FEDERALISMO DEMANIALE L’ultima porcata

Share

LA PIU’ GRANDE SPECULAZIONE EDILIZIA E IMMOBILIARE DELLA STORIA DELLA REPUBBLICA

Arrivano i ‘SALDI DI STATO’ 300 milioni di metri cubi di cemento potranno essere realizzati sulle aree

agricole.

Le sorgenti di acqua minerale e termale vendute ai privati

Le spiagge verranno di fatto vendute con concessioni a 99 anni

Gli speculatori potranno realizzare guadagni 5 volte superiori al valore del demanio alienato grazie alle varianti urbanistiche.

Partono i saldi di Stato a favore dei poteri forti e dei cementificatori.

Il Federalismo Demaniale è la più grande operazione di speculazione edilizia e immobiliare.

Con il decreto si trasferiscono a titolo non oneroso i beni del demanio dello Stato a Comuni, Province, Città metropolitane.

Aree, superfici agricole, sorgenti di acque minerali e termali, potranno essere venduti e valorizzati attraverso la procedura dell’art. 58 della legge 6 agosto 2008 n°133.

COSA PREVEDE QUESTA PROCEDURA? Il comma 1 e 2 dell’art. 58 (legge 6 agosto 2008 n°133) prevede che l’Ente locale che riceve il bene del demanio avvia una piano di alienazione o valorizzazione. Il piano prevede contestualmente la classificazione del bene come ‘disponibile’ e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

Con il Federalismo Demaniale si avranno veri e propri Saldi di Stato a favore dei grandi gruppi immobiliari e dei più grandi costruttori che potranno centuplicare i propri conti correnti speculando sul patrimonio comune di tutti i cittadini.

Un vero e proprio regalo ai poteri forti.

VEDIAMO PERCHÉ.

Prendiamo ad esempio solo le aree agricole di proprietà dello Stato che non sono mai state censite con precisione.

Indicativamente ammontano a circa 1 milione di ettari. Con il Federalismo Demaniale questi terreni entreranno a far parte del patrimonio disponibile degli Enti locali che potranno avviare le procedure di alienazione o valorizzazione applicando l’art. 58 citato precedentemente.

Per essere ancora più chiari a causa di questa norma le aree agricole potranno essere vendute, perché non più patrimonio indisponibile dello Stato, e sottoposte a variante urbanistica.

Se solo il 4% delle aree agricole fosse sottoposta a questa procedura (applicando un basso indice di cubatura 0,8 mc/mq) avremmo una spaventosa cementificazione di quel che resta delle nostre aree agricole.

Stiamo parliamo di 300 milioni di metri cubi di cemento.

AUMENTO CENTRI SPESA.

Con il Federalismo Demaniale aumenteranno i centri di spesa. L’organismo centrale dello Stato che si occupa della

gestione del demanio dovrà essere moltiplicato in tutte le regioni, comuni e province per consentire e garantire la gestione dei beni.

SALDI DI STATO. Il Federalismo Demaniale non è nient’altro che una mega svendita dei beni dello Stato che consentirà una speculazione senza precedenti attraverso la capitalizzazione derivante dalle varianti urbanistiche che accompagnano i piani di vendita. I comuni infatti nell’80% dei casi saranno costretti alla vendita non solo perché questo strumento di legge consente di ripianare il debito, come espressamente previsto dal ministro Calderoli, ma anche perché i deficit di comuni, province e regioni non consente loro di sostenere i costi di manutenzione e gestione dei beni.

Nel rendiconto generale dello Stato (Conto del Patrimonio) il patrimonio dello Stato viene valutata in 51 MILIARDI di euro. I privati dopo i processi di valorizzazione e di alienazione e dopo aver usufruito delle procedure dell’art. 58 potranno avere un patrimonio 5 volte maggiore di quello inizialmente pagato.

Con il Federalismo Demaniale il Federalismo non c’entra nulla, é solo un modo per far affari e soldi.

DEMANIO MARITTIMO. Le spiagge che continueranno a far del patrimonio indisponibile dello Stato e che, quindi, non potrebbero essere vendute potranno, invece, essere sottoposte a processi di valorizzazione. Si aumenterà quindi il processo di privatizzazione e cementificazione delle spiagge italiane. Il divieto di vendita verrà superato attraverso la concessione di canoni per 99 anni come già chiesto da Confindustria. Crescerà quindi esponenzialmente il processo di privatizzazione e cementificazione delle spiagge italiane.

IL DEMANIO IDRICO E LA PRIVATIZZAZIONE DELLE SORGENTI. Con il Federalismo Demaniale, poi, le sorgenti di acqua minerale e termale potranno essere trasferite ed essere inserite nel patrimonio disponibile e sottoposti a piano di alienazione, ovvero vendute.

Un vero e proprio colpo di grazia alla battaglia contro la privatizzazione dell’acqua.

Il demanio idrico è regolato dall’art. 822 del c.c. e dall’art. 1 del T.U. 1775/33. L’art. 822 che tratta in generale del Demanio pubblico, sancisce: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [c.c. 1145] il lido del mare [c.c. 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [c.c. 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692]; le opere destinate alla difesa nazionale [c.c. 879]. Altresì l’art. 1 del T.U. 1775/33, detta: “Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono abbiano ed acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse” ed ancora “Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del Ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esprimersi nei modi indicati dal regolamento.

Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.

Si può sinteticamente dire che fanno parte del demanio idrico:

Fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano, ma escluse le foci che sboccano in mare (art. 28 del Codice di Navigazione);

Rivi, fossati e colatori, quando siano di attitudine all’uso per fini generali;

Le acque sotterranee quando vengono portate in superficie; Le acque sorgenti, con esclusione di quelle minerali e termali che sonoassoggettate al regime delle miniere;

I ghiacciai;

I porti e gli approdi destinati alla navigazione interna;

Gli acquedotti, i canali ed i laghi artificiali di proprietà statale.

A cura dell’Ufficio Stampa della Federazione dei Verdi

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

/*calendario eventi*/

Prossimi Eventi

Sorry, no posts matched your criteria.